LEGGI D'ITALIA

testo vigente De Agostini Giuridica Aggiornamento alla GU 06/09/96

Collocamenti obbligatori D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (1).

Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118 (2),

a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici (3).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili; Visto l'art. 27 della predetta legge concernente le barriere architettoniche e i trasporti pubblici; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tosoro, della pubblica istruzione, dei trasporti, della sanita', del turismo e dello spettacolo, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e delle telecomunicazioni e della marina mercantile; Decreta: E' approvato l'allegato regolamento per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Regolamento concernente norme di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, in favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici

TITOLO I

Scopi e campo di applicazione:

1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti barriere architettoniche che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati. Le presenti norme si riferiscono alle strutture pubbliche con particolare riguardo a quello di carattere collettivo-sociale. Le norme stesse riguardano le nuove costruzioni e quelle gia' esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione. Agli edifici gia'esistenti, anche se non ristrutturati, dovranno essere apportate le possibili e conformi varianti.

Per edifici pubblici a carattere collettivo e sociale si intendono tutte le costruzioni aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario e comunque edifici in cui si svolgono attivita' comunitarie o nei quali vengono prestati servizi di interesse generale.

2. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adattate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, devono recare in posizione agevolmente visibile, il simbolo di accessibilita' secondo il modello di cui all'allegato al presento regolamento.

TITOLO II

Strutture esterne connesse agli edifici

3. Percorsi pedonali.

Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio con la rete viaria esterna, e con le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un andamento quanto piu' possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso.

Caratteristiche:

La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di mt. 150.

Il dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale e il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti di cm. 2,5; non deve comunque superare i 15 cm. In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15 per cento.

La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5 per cento.

Tale pendenza puo' essere elevata fino ad un massimo dell'8 per cento solo quando siano previsti:

a) un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di mt. 1,50, ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso pedonale;

b) un cordolo sopraelevato di 10 cm da entrambi i lati del percorso pedonale;

c) un corrimano posto ad un'altezza di 0,80 m, e prolungato per 0,50 m nelle zone in piano, lungo un lato del percorso pedonale.

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole, preferibilmente segnata da sottili scanalature, atte ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua, e tali comunque da non generare impedimento o fastidio al moto.

I cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva ed acustica. Tale materiale deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diversa da quelle della pavimentazione.

4. Parcheggi.

Al fine di agevolare il trasferimento dell'autovettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici, e'necessario prevedere il parcheggio in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi.

Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm. Le due zone comunque, devono essere differenziate mediante una adeguata variazione di colore.

La pendenza massima trasversale del percheggio non deve superare il 5 per cento.

In particolare e'necessario che lo schema distributivo del parcheggio sia a spina di pesce semplice, con inclinazione massima di 30ø.

Lo schema deve comunque consentire sempre uno spazio libero, atto a garantire la completa apertura della portiera destra o sinistra anteriore verso le zone pedonali del parcheggio. In tutti quei casi ove non fosse possibile realizzare il parcheggio, secondo lo schema sopra citato, deve sempre prevedersi un'adeguata percentuale di aree di parcheggio, dimensionate in funzione delle esigenze specifiche delle autovetture di minorati fisici e ad esse riservate.

L'area di parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto dei minorati fisici deve avere una larghezza minima di 3,00 m suddivisa in due zone di utilizzazione:

la prima, di larghezza di 1,70 m relativa all'ingombro dell'autovettura; la seconda, di larghezza minima di 1,30 m, necessaria al libero movimento del minorato nelle fasi di trasferimento.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura, e la connessa zona di libero movimento del minorato devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura del minorato e la connessa zona di libero movimento devono essere differenziate mediante un'adeguata variazione di colore, ovvero la zona di libero movimento deve essere caratterizzata da striscie trasversali bianche (zebre). Le zone pedonali del parcheggio devono essere sempre raccordate mediante rampa con i percorsi pedonali adiacenti, quando questi presentino un dislivello superiore ai 2,5 cm con il piano carrabile.

5. Soste e circolazione dei veicoli che trasportano minorati.

Nei centri abitati nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente e generale oppure sia stata vietata o limitata la sosta, puo' essere consentito dalle autorita' rispettivamente competenti ai minorati fisici con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotte, subordinatamente all'osservanza di eventuali prescrizioni stabilite dal sindaco interessato, di circolare e sostare con il veicolo da essi utilizzato.

La circolazione e la sosta sono in ogni caso vietate sui percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo. Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati gratuitamente ai minorati suddetti almeno due posti per ogni cento disponibili. 6. Contrassegno speciale.

Ai minorati fisici con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotte e'rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza (anche tramite le associazioni di categoria legalmente riconosciute), uno speciale contrassegno che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo per poter esercitare la facolta' di cui al precedente articolo. Il prototipo di tale contrassegno, che deve contenere appositi spazi per l'indicazione a caratteri indelebili delle generalita' e del domicilio del minorato, sar… predisposto ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il contrassegno e'valido per tutto il territorio nazionale (4).

TITOLO III

Struttura edilizia in generale

7. Accessi.

Al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia e' necessario prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.

Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,50 m. Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello, ed estendersi rispettivamente per ciascuna zona, per una profondita' di 1,50 m. Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm.

La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondita' minima di 2,00 m.

Negli accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e realizzata con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva e acustica. Nel caso di porte esterne, gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno.

8. Piattaforma di distribuzione.

Al fine di agevolare lo spostamento all'interno della struttura edilizia, il passaggio dai percorsi principali orizzontali ai percorsi principali verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione (che possono identificarsi sia con il vano ingresso, sia con i ripiani in arrivo ai diversi livelli) dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi, orizzontali. La superficie minima della piattaforma di distribuzione deve essere di 6,00 mq con il lato minore non inferiore a 2,00 m.

Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi verticali servo-assistiti (ascensori), mentre il vano scala deve essere separato mediante un infisso, o deve essere disposto in modo da evitare la possibilit… di essere imboccato involontariamente, uscendo dagli ascensori. Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili.

9. Scale.

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile Š necessario mediare ogni variazione nell'andamento delle scale, per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono preferibilmente avere la lunghezza uguale, ovvero contenere lo stesso numero di gradini. Il vano scala deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione.

I gradini delle scale devono avere: pedata minima cm 30 alzata massima 16 Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75ø-80ø.

In caso di disegno discontinuo l'oggetto del grado rispetto al sottogrado, deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm. La pavimentazione delle scale deve essere antisdrucciolevole: essa pertanto deve essere realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti. Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m. Il corrimano deve essere di sezione adeguata atta ad assicurare la prensibilita'

Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di continuita' nel passaggio tra una rampa di scala e la successiva. Deve essere posto ad un'altezza di 0,90 m.

Qualora il traffico predominante sia costituito da bambini e' necessario prevedere un secondo corrimano, posto ad una altezza proporzionata all'eta'minima degli utenti. Le rampe delle scale di larghezza superiore a m. 1,80 devono essere munite di corrimano da ambedue i lati. Il corrimano appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm. 10.

Rampe.

La larghezza minima di una rampa deve essere di 1,50 m. La pendenza massima di una rampa non deve superare l'8 per cento. Ogni 10 m di sviluppo lineare la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.

La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole. E' ammessa l'interruzione della rampa mediante porte purch‚ rispondano ai requisiti di cui all'art. 12 e se precedute e seguite da ripiani di lunghezza minima di 1,50 m ciascuno.

11. Corridoi e passaggi.

Al fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi andamento quanto pi— possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie. Non sono ammessi pilastri, colonne o mobili sporgenti o addossati alle pareti.

La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve essere di 1,50 m.

I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate possibilniente mediante rampe. La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere antisdrucciolevole; essa deve essere pertanto realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.

12. Porte.

Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilita' anche da parte di persone a ridotte o impedite capacit… fisiche.

Le porte, comprese quelle dei gabinetti, devono avere una luce netta minima di m. 0,85 con dimensione media ottimale di 0,90 m. Nel caso di porte a due o piu' battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di 0,85 m realizzato con unico battente o con due battenti a manovra unica. In caso di porte successive deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse, di almeno 1,50 m, oltre quello eventualmente interessato dalle ante in apertura.

I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipiti devono essere resistenti all'urto ed all'usura, specialmente per le parti comprese entro un'altezza di 0,40 m dal pavimento. Le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti atti ad assicurare l'immediata percezione. Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di urto. L'apertura e la chiusura delle porte deve avvenire mediante una leggera pressione e preferibilmente essere accompagnata da apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa. Le maniglie devono consentire una facile manovra in genere e' preferibile l'uso di maniglie a leva. La maniglia deve essere posta ad un'altezza massima di 0,90 m. Nel caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre o corrimani di apertura orizzontali o verticali, questi devono essere di sezione adeguata, atta ad assicurare la prensibilita'

13. Pavimenti.

I pavimenti all'intero della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante un'adeguata variazione nel materiale e nel colore. I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli; essi pertanto devono essere eseguiti con materiali idonei o devono essere dotati di adeguati accorgimenti. Al fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati, guide in risalto, ecc. Nei percorsi aventi caratteristiche di continuita', la qualita' dei materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea; questo al fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianza di comportamento dei pavimenti stessi. Deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarita' del pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri, gibbosita', scheggiature, sconnessioni o fessurazioni.

14. Locali igienici.

Al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedite capacit… motorie, i locali igienici stessi devono essere particolarmente dimensionati e attrezzati. Alcuni comunque, non meno di uno, dei locali igienici devono essere accessibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

La porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m e deve essere sempre apribile verso l'esterno. Le dimensioni minime del locale igienico devono essere di 1,80 x 1,80 m.

Il locale igienico deve essere attrezzato con: tazza e accessori, lavabo, specchio, corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico di segnalazione. La tazza wc deve essere situata nella parete opposta all'accesso.

La sua posizione deve garantire dal lato sinistro (per chi entra) uno spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a rotelle, dall'altro, una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (destra per chi entra). Pertanto l'asse della tazza wc deve essere posto a una distanza minima di 1,40 m dalla parete laterale sinistra e a una distanza di 0,40 m dalla parete laterale destra. La distanza fra il bordo anteriore della tazza wc e la parete posteriore deve essere di almeno 0,80 m. L'altezza del piano superiore della tazza deve essere di 0,50 m dal pavimento.

Gli accessori (comando per lavaggio idraulico della tazza wc, porta carta igienica) devono essere sistemati in modo da rendere l'uso agevole ed immediato. Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui fissata la tazza wc, lateralmente all'accesso. Il piano superiore del lavabo deve essere posto ad un'altezza di 0,80 m dal pavimento.

Deve essere del tipo a mensoia in maniera da consentire adeguato avvicinamento con sedia a rotelle. Le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere sotto traccia in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il lavabo. La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando a leva. Lo specchio deve essere fissato alla parete superiormente al lavabo, interessando una zona compresa fra 0,90 e 1,70 m di altezza del pavimento.

Il locale igienico deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l'intero perimetro del locale (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla porta) ad una altezza di 0,80 m dal pavimento e a una distanza di 5 cm dalla parete. Altro corrimano deve essere previsto all'altezza di 0,80 m, fissato nella faccia interna della porta, in modo da consentirne l'apertura a spinta verso l'esterno. E' necessario inoltre prevedere due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente controventati alle pareti. Un corrimano verticale deve essere posto alla sinistra (per chi entra) della tazza wc ad una distanza dell'asse wc di 40 cm e dalla parete posteriore di 15 cm in modo da essere solidamente afferrato con la mano destra da parte di chi usa la tazza wc. Il secondo corrimano verticale deve essere posto alla destra (per chi entra) della tazza wc, ad una distanza di 30 cm dal bordo anteriore della tazza wc e di 15 cm dalla parete laterale destra in modo da essere solidamente afferrato con la mano sinistra. I corrimano, orizzontali e verticali devono essere realizzati in tubo di acciaio da 1 pollice, rivestito e verniciato con materiale platico antiusura. Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in prossimit… della tazza wc, con suoneria ubicata in luogo appropriato al fine di consentire l'immediata percezione dell'eventuale richiesta di assistenza.

15. Ascensori.

In tutti gli edifici con piu'di un piano fuori terra deve essere previsto l'ascensore che, per essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle, deve presentare le seguenti caratteristiche:

avere una cabina di dimensioni minime di 1,50 m di lunghezza e 1,37 m di larghezza; avere la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 m; avere una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, di almeno 2,00 m; avere l'arresto ai piani dotati di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata, o in assenza di tale caratteristiche, essere sottoposto, oltre che alla manutenzione di uso, anche ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata; avere le porte interne ed esterne, a scorrimento laterale automatico.

Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica, costole mobili, ecc.), in caso di ostruzione del vano porta. Le porte di un ascensore automatico devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi. Lo stanziamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed estema deve avere il bottone piu' alto ad una altezza massima di m. 1,20 dal pavimento. Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad un'altezza massima di m 1,20 dal pavimento. 16. Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione. Ä Negli edifici sociali tutti gli apparecchi di comando, interruttori, campanelli di allarme, manovrabili da parte della generalit… del pubblico, devono essere posti ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento.

Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti, ecc.), ed azionabili mediante leggera pressione.

Gli apparecchi elettrici di segnalazione ottica devono essere posti ad un'altezza compresa fra i 2,50 e 3,00 m dal pavimento. Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti, nei vari ambienti, in posizione tale da consentire la immediata percezione visiva ed acustica. TITOLO IV Edilizia abitativa e luoghi di lavoro

17. Case di abitazione.

Gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficolt… di deambulazione, qualora gli assegnatari ne facciano richiesta. Gli alloggi cosi' assegnati dovranno essere apportate le variazioni possibili per adeguarli alle prescrizioni del presente regolamento.

18. Edifici scolastici.

Gli edifici delle istituzioni pre-scolastiche, scolastiche, comprese le universita' e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficolt… di deambulazione. Le strutture interne dovranno avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, le strutture esterne quelle di cui all'art. 4 del presente regolamento.

L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attivit… didattiche dovranno avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidit… (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.). Nel caso di edifici scolastici a pi— piani senza ascensore la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno e deve essere raggiungibile dall'esterno mediante un percorso continuo orizzontale, o, in alternativa, ad un ingresso con scale, mediante un percorso raccordato con rampe.

TITOLO V

Servizi speciali di pubblica utilita'

19. Tranvie, filovie, autobus, metropolitane.

Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, automobilistico, devono essere riservati ai minorati non deambulanti almeno tre posti in prossimita'della porta di uscita.Al fine di evitare ai minorati di dover attraversare tutta la vettura, dovra' essere consentito l'accesso della porta di uscita. Almeno nelle stazioni principali le metropolitane dovranno agevolare l'accesso o lo stazionamento in carozzina all'interno delle vetture, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria carrozzina al piano di transito della vettura della metropolitana. Le porte delle vetture dovranno essere sufficientemente larghe per consentire il passaggio della carrozzina; all'interno di almeno una vettura dovra' essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di una carrozzina senza intralciare il passaggio. Tale spazio riservato dovra' inoltre essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della carrozzina.

20. Treni, stazioni, ferrovie.

Le principali stazioni ferroviarie dovranno essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso al treno alle persone con difficolta' di deambulazione. Per consentire lo stanzionamento dell'invalido in carrozzella all'interno delle carrozze ferroviarie dovra' essere opportunamente modificato ed attrezzato un adeguato numero.